Per quanto concerne l'Irap, l'imposta non viene esentata nei confronti del titolare di impresa familiare, qualora egli si avvalga di collaborazioni non saltuarie svolte dai componenti familiari che hanno diritto alla percezione di redditi significativi.
Tali disposizioni sono emerse dalla sentenza 8.01.2021, n. 28 della Commissione tributaria regionale delle Marche, che riprende alcune sentenze emesse dalla Corte di Cassazione.
Il caso esaminato dalla C.T.R. delle Marche riguarda l'impugnazione, da parte di un agente di commercio, di alcuni silenzi-rifiuti rispetto a istanze di rimborso Irap presentate per gli anni 2007 e 2008. Il rimborso è maturato a seguito della sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Macerata, che aveva parzialmente riconosciuto il ricorso del contribuente. L'Agenzia delle Entrate, dal canto suo, riteneva che vi fosse il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, trattandosi di impresa familiare con una partecipazione del 49% della propria consorte.
In base a quanto riportato dalle motivazioni della sentenza della C.T.R. marchigiana, “il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione sussiste quando il contribuente è il responsabile dell'organizzazione”. In particolare, il contribuente non fa parte di una struttura organizzativa riferibile ad altri soggetti, non impiega beni strumentali che eccedono il minimo indispensabile previsto per l'esercizio...