Ufficiale dal 2022 l’abolizione dell’Irap che interesserà tutte le persone fisiche individuate all’art. 3, c. 1, lett. b) e c) D.L. 446/1997. Sebbene già operasse l’esclusione Irap per imprese individuali e lavoratori autonomi individuali che si avvalgono dei regimi a tassazione “sostituiva” (forfetario ex L. 190/2014 o di quello di vantaggio ex D.L. 98/2011), questa abolizione traccia l’inizio dell'attuazione di una parte dello schema di legge delega di riforma fiscale recentemente approvata. Anche per le imprese individuali e i lavoratori autonomi che determinavano il reddito secondo i regimi ordinari fino al 2021 erano esclusi dall’assoggettamento dall'Irap a condizione dell'insussistenza del requisito dell'attività autonomamente organizzata. Dato che il presupposto dell’Irap è l’esistenza, in capo al contribuente, di un’autonoma organizzazione, con la sua abolizione per questa tipologia di soggetti c’è un doppio beneficio.
Oltre naturalmente alla riduzione della pressione fiscale per contribuenti soggetti ad aliquota progressiva, la riduzione del contenzioso. In ambito Irap, comunque, non è previsto nulla di specifico per contenziosi già in essere. Dato che l’autonoma organizzazione è una fattispecie da valutare caso per caso, molto del contenzioso che riguarda l’Irap deriva proprio dal diverso punto di vista su una...