Ai fini delle imposte dirette, osservava l’istante, secondo quanto previsto dall'art. 143, c, 1 D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per le ASD non sono da considerare commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 c.c., rese dall’ASD in conformità alle finalità istituzionali, senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
In ambito IVA, la richiesta di consulenza giuridica richiamava la disposizione che prevede le condizioni (rispettate dall’interpellante) per l’esclusione dall’ambito Iva dei corrispettivi percepiti dall’ente non commerciale, elencati dall’art. 4, c. 4, n. 2 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Parere dell'Agenzia delle Entrate - Al fine di beneficiare dell’esclusione Ires, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l'attività dell’ente non commerciale debba essere svolta senza un'organizzazione di mezzi e risorse specificatamente dedicata all'ottenimento del risultato economico.
A titolo esemplificativo, osserva la risposta n. 7/2022, può costituire un significativo aspetto in ordine alla sussistenza del requisito della "specifica organizzazione" la circostanza che l'attività di formazione sportiva venga svolta dalle scuole calcio mediante la disponibilità e l'utilizzo di mezzi (es impianti sportivi) e risorse (es. l'impiego di specifici addetti quali insegnanti, preparatore atletico, ecc.).
La risposta non ha condiviso l’impostazione dell’interpellante che, al contrario, valutava la gestione diretta dell’impianto sportivo da parte della ASD quale elemento caratterizzante l’assenza di specifica organizzazione.
Sempre in relazione alla non imponibilità ai fini Ires dei corrispettivi specifici incassati dalle ASD, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che devono sussistere congiuntamente i seguenti presupposti:
- deve trattarsi degli organismi associativi tassativamente indicati dalla norma, tra cui le ASD;
- l'attività deve essere effettuata "in diretta attuazione degli scopi istituzionali" dell'ente;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti o di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
- a fronte di corrispettivi specifici;
- nei confronti degli associati o di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- nei confronti di soggetti che, pur non rivestendo la qualifica di associati, ma unicamente quella di frequentatori e/o praticanti, risultino, come prescritto dalla norma, "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali".
