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Imposte e tasse 04 Agosto 2023

Irrilevante la correzione di errori contabili dopo la contestazione

La norma di comportamento AIDC 221 è intervenuta sulle condizioni per l’applicazione della disciplina della rilevanza fiscale delle poste correttive degli errori contabili di cui all’art. 83, c. 1 del Tuir.

L’art. 83, c. 1 del Tuir (così come modificato dall’art. 8, c. 1-bis D.L. 73/2022) prevede che, in caso di correzione di errori contabili, le relative poste contabilizzate assumono rilevanza anche ai fini fiscali. Nello specifico, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali, la correzione degli errori commessi in esercizi precedenti deve essere contabilizzata (OIC 29, par. 48): in caso di errori non rilevanti: nel conto economico in cui è individuato l’errore; in caso di errori rilevanti: sul saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore. Questa modifica normativa (applicabile nei confronti dei soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata e che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti) ha determinato, ai fini fiscali, una rilevante semplificazione avendo riconosciuto: (da un lato) la rilevanza fiscale dei componenti di reddito imputati nel conto economico o nello stato patrimoniale nell’esercizio in cui viene operata la correzione; (dall’altro, di conseguenza) la possibilità di evitare la presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa nel periodo d’imposta di commissione dell’errore. Per effetto di quanto sopra, a titolo esemplificativo, se nel corso dell’anno 2022 un contribuente dovesse accorgersi di avere omesso...

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