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Imposte e tasse 04 Ottobre 2019

ISA: cause di esclusione e premi immediati

Dopo scioperi e proteste, tra gravi dubbi e istruzioni indecifrabili, si fa meglio a chiarire in termini operativi se si è tenuti o meno alla compilazione o meno di tali indici.

Anzitutto si riporta l'iter dei riferimenti normativi in ordine cronologico sul tema ISA: introdotti dall'art. 9-bis D.L. 50/2017, poi chiariti dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 10.05.2019 e, in seguito, dalle circolari 2.08.2019, n. 17/E e 9.09.2019, n. 20/E. Giova ricordare che non vi sono più cause di esclusione e cause di inapplicabilità come per gli studi di settore, ma soltanto cause di esclusione. Si riportano le più diffuse: - inizio o fine dell'attività nel corso del periodo d'imposta (ossia nel 2018). Si dovrà, quindi, indicare la causa di esclusione 1 o 2 e non compilare il modello degli ISA. Da notare che, in caso di cessazione in data precedente al 31.12.2018, si dovrà utilizzare il vecchio modello Redditi (Redditi 2018) e indicare la causa di fine attività relativa agli studi di settore; - ammontare di ricavi/compensi superiori a 5.164.569 euro; - periodo di non normale svolgimento dell'attività. Tale causa di esclusione è molto generica, essendo fornito un elenco di casistiche a solo scopo esemplificativo, tra cui si può ricordare: liquidazione ordinaria, coatta amministrativa, fallimentare, oppure quando non è iniziata l'attività produttiva perché la costruzione dell'impianto non è ancora conclusa, o non ci sono ancora le autorizzazioni amministrative, oppure l'attività si è interrotta per la...

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