La documentazione consiste nella formalizzazione delle procedure di revisione, nella rendicontazione degli elementi probativi acquisiti e delle conclusioni a cui il revisore è sopraggiunto in virtù dell'attività posta in essere. Ad occuparsi del tema è l'ISA Italia 230, il quale al paragrafo 5 stabilisce che l'obiettivo del revisore è quello di predisporre una documentazione che fornisca i seguenti dati: una sufficiente e appropriata evidenza documentale degli elementi a supporto della relazione di revisione; l'evidenza che la revisione contabile sia stata pianificata e svolta in conformità ai principi di revisione ed alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
In merito alla forma e al contenuto delle carte di lavoro, il revisore deve predisporre una documentazione della revisione che sia sufficiente a consentire ad un revisore esperto, che non abbia alcuna cognizione dell'incarico, di comprendere:
a) natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione svolte per conformarsi ai principi di revisione e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
b) risultati delle procedure di revisione svolte ed elementi probativi acquisiti;
c) aspetti significativi emersi nel corso della revisione, conclusioni raggiunte al riguardo e giudizi professionali significativi formulati per giungere a tali conclusioni.
Rispetto alla conservazione delle carte di lavoro, è previsto che Il revisore...