Con la recente circolare 20/E/2019, l'Agenzia delle Entrate, rispondendo a numerosi quesiti, ha fornito chiarimenti sulle cause di esclusione nell'applicazione degli indici di affidabilità fiscale (ISA), in relazione a particolari situazioni.
La prima situazione riguarda le società cooperative, consortili e i consorzi: per questi soggetti, i provvedimenti approvati, in particolare i DD.MM. 23.03.2018 e 28.12.2018, prevedono una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA quando tali enti operano esclusivamente a favore di imprese socie o associate e delle cooperative costituite da utenti non imprenditori (tipiche le cooperative edilizie) che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Sembra, in effetti, che il legislatore fiscale non abbia ben chiaro il sistema mutualistico che, pur perseguendo anche attività commerciali e industriali, non ha scopo lucrativo ma mutualistico; tale diverso obiettivo condiziona sicuramente i risultati di esercizio, poiché gli effetti della “mutualità” si devono riversare in capo ai soci della cooperativa, realizzando un vantaggio di tipo economico o patrimoniale che può concretizzarsi nel soddisfacimento di un bisogno di lavoro (cooperative di produzione e lavoro), di un bisogno di abitazione (cooperative edilizie) oppure nell'acquistare beni di largo consumo, alimentari e non, a costi più contenuti (cooperative di consumo), ottenere un miglior accesso al...