L’ossessione dei nuovi ISA per la gestione delle rimanenze di magazzino. Scorrendo uno ad uno i nuovi modelli di indicatori sintetici di affidabilità fiscale, approvati con il D.M. 28.12.2018, emerge infatti che, come per i vecchi studi di settore, anche i nuovi ISA basano le loro funzioni primarie di calcolo sulla gestione, più o meno efficiente, del magazzino. Tutto ciò è assolutamente coerente e naturale. Per le imprese che gestiscono il loro ciclo economico a “costi, ricavi e rimanenze”, non è possibile non considerare una variabile di tale fondamentale importanza. Il problema è però un altro: il legislatore, con la manovra di bilancio 2017 (legge n. 232/2016) ha stabilito che, per le imprese in regime di contabilità semplificata ex art. 66 del Tuir, le rimanenze di magazzino non sono “fiscalmente” rilevanti ai fini della determinazione del reddito d’impresa.
Tutto ciò significa che, per buona parte delle imprese alle quali si applicheranno i 175 nuovi modelli Isa da allegare alla prossima dichiarazione dei redditi, occorrerà indicare, in appositi righi dei quadri RG, il valore delle rimanenze iniziali e finali di materie prime, merci, prodotti finiti, opere e servizi di durata ultrannuale, con buona pace delle promesse di semplificazione fiscale che l’avvento dei nuovi indicatori avrebbe dovuto rappresentare.
Tornando ai modelli approvati dal citato decreto...