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ETS ed Enti non commerciali 06 Febbraio 2026

Iscrizione al RUNTS delle Onlus: il caso delle ex IPAB-Onlus

Il 31.03.2026 per le Onlus scade il termine di iscrizione al RUNTS, pena la devoluzione del patrimonio incrementale. Si esamina il caso particolare delle ex IPAB-Onlus.

L’art. 102, c. 2 del CTS dispone l’abrogazione sia dell’art. 150 del Tuir, sia degli artt. da 10 a 29 D.Lgs. 460/1997. L’abrogazione di dette norme decorre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025.
Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 è data alle Onlus la possibilità di accedere al regime fiscale in favore degli ETS nel rispetto delle condizioni richieste dal CTS. Gli enti ancora iscritti all’anagrafe delle Onlus al 31.12.2025 che intendono acquisire la qualifica di ETS devono presentare entro il 31.03.2026 all’Ufficio del RUNTS territorialmente competente apposita domanda di iscrizione. L’iscrizione al RUNTS entro tale termine, anche in qualità di impresa sociale, non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 10, c. 1, lett. f) D.Lgs. 460/1997 e dell’art. 4, c. 7, lett. b) D.P.R. 633/1972.

Nell’ipotesi invece, in cui una Onlus non presenti entro il 31.03.2026 domanda di iscrizione al RUNTS, la stessa ha obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, previa richiesta di parere al Ministero del Lavoro, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È da precisare che, nell’ipotesi in cui una ex Onlus non si iscriva nei termini indicati al RUNTS, ma, pur perdendo la qualifica di Onlus, non si sciolga e continui a operare, è tenuta a devolvere il patrimonio per la parte incrementale realizzata nei periodi di imposta in cui l’ente è stato iscritto all’Anagrafe delle Onlus (vedi circ. Ag. Entrate n. 59/E/2007).
L’art. 4, c. 1, lett. o) L. 104/2024 ha previsto che, a determinate condizioni, non sono tenute alla devoluzione del patrimonio, in caso della perdita della qualifica Onlus in forza di espressa previsione normativa, i Trust e gli enti iscritti all’Anagrafe delle Onlus che a causa della direzione e del coordinamento o del controllo da parte degli enti esclusi (vedi art. 4, c. 2 del CTS) non possono assumere la qualifica di ETS.

Un caso particolare è rappresentato, a nostro avviso, dalle ex IPAB. Ci si chiede: nell’ipotesi in cui una fondazione ex IPAB non intendesse assumere la qualifica di ente del Terzo settore e volesse rimanere ente di diritto privato, controllato dall’ente pubblico, potrebbe avvalersi della modifica apportata all’art. 101, c. 8 del CTS dall’art. 4 L. 104/2024, testé citato?
Per rispondere a questa domanda conviene partire dalla lettura dell’art. 4, c. 2 del CTS, il quale esclude dall’applicazione della prima parte dello stesso c. 2 “le associazioni e fondazioni di diritto privato derivanti da processi di trasformazioni di enti di assistenza e beneficenza, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione di rappresentanza della cittadinanza e non si configura, quindi, mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest’ultima”.
Conclusivamente, alla luce del quadro normativo e interpretativo sopra delineato, deve ritenersi che:
- le ex IPAB Onlus non soggette a direzione e coordinamento pubblico possono legittimamente iscriversi al RUNTS. La mera designazione degli organi di governo della fondazione da parte dell’ente pubblico non integra una causa ostativa all’assunzione della qualifica di ETS;
- conseguentemente, qualora tali enti scelgano di non iscriversi al RUNTS, essi non possono invocare l’esclusione prevista dall’art. 101, c. 8 del CTS;
- tuttavia, la mancata iscrizione per scelta, comporta la piena applicazione dell’obbligo di devoluzione, previsto per le Onlus, nel momento in cui perdono la qualifica (circ. Ag. Entrate n. 59/E/2007).