In questo periodo transitorio, l’art. 9 D.L. 228/2021 ha provveduto a colmare una lacuna tra la vigente normativa sul 5 per mille e il D.Lgs. 111/2017 in materia di accesso al beneficio per Onlus e “altri enti del volontariato”.
Con l’emanazione del Decreto Dirigenziale 26.10.2021, n. 561 è stato definito il cronoprogramma inerente all’operatività del RUNTS.
Nel concreto, dalla data del 23.11.2021 è iniziata la procedura di trasmigrazione delle ODV e delle APS, mentre a decorrere dalla data del 24.11.2021 è possibile procedere alla presentazione delle istanze di iscrizione al RUNTS. Nel 2021 il RUNTS è quindi divenuto operativo, e ciò, come vedremo, impatta, nell’attuale periodo transitorio, sulla possibilità di accesso al 5 per mille delle Onlus e degli altri “enti del volontariato”. A questo proposito occorre subito sottolineare che le ONLUS, cosiddette d’opzione (iscritte all’Anagrafe Unica delle Onlus) per il momento, non sono messe nelle condizioni di procedere all’iscrizione al RUNTS in quanto non è ancora emanato il decreto di cui all’art. 30 D.Lgs. 106/2020. Osserviamo, inoltre, che per tali enti, l’iscrizione al RUNTS, in attesa della autorizzazione della Commissione Europea (art. 104, c. 2 del CTS), comporterà la perdita delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa sulle Onlus senza poter godere delle agevolazioni previste dal Codice del Terzo settore (Titolo X, del D.Lgs. 117/2017).
In merito alle ONLUS ed agli altri enti per i quali non si è formalizzata l’iscrizione al RUNTS, quanto precede impatta, come si è già detto, con le...