Iscrizione all'AIRE e convenzioni contro le doppie imposizioni
Con la risposta all'interpello n. 203/2019 l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la prevalenza degli accordi bilaterali sulla normativa nazionale, con particolare riferimento agli adempimenti formali per l'Anagrafe degli italiani all'estero.
L'art. 2, c. 1 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 dispone che sono soggetti passivi d'imposta tutte le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza. Il comma 2 dispone che sono residenti nel territorio dello Stato “le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile”.
Le 3 citate condizioni sono tra loro alternative, essendo sufficiente che sia verificato, per la maggior parte del periodo d'imposta, uno solo dei requisiti citati, affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia; viceversa, solo quando i 3 presupposti della residenza sono contestualmente assenti nel periodo d'imposta di riferimento, tale persona potrà essere ritenuta non residente nel nostro Paese. Di conseguenza, laddove vengano verificati i 2 requisiti di natura sostanziale, il contribuente avrà l'onere di procedere con l'iscrizione all'AIRE, così da evitare di essere assoggettato a tassazione in Italia secondo il principio del c.d. World Wide Taxation.
L'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente non costituisce presunzione assoluta di residenza fiscale in Italia, laddove sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e lo Stato in cui il contribuente è...