Il perimetro della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, introdotta dal legislatore con l'art. 4 D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, è stato ampliato recentemente: la L. 205/2017 ha introdotto la possibilità di procedere alla “somministrazione non assistita” e al cosiddetto “street food” agricolo e successivamente, il recente intervento della L. 145/2018 ha concesso la possibilità di procedere alla cessione anche di prodotti non rientranti nel proprio comparto agronomico. Tuttavia, il requisito necessario per operare correttamente è l'iscrizione nel Registro delle Imprese. Quale destino, dunque, si riserva agli imprenditori agricoli esonerati, che avendo realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'art. 2 L. 77/1997, non sono tenuti all'iscrizione in CCIAA?
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la risoluzione 8.05.2014, n. 77217, è intervenuto affermando che l'esenzione dall'iscrizione nel Registro delle Imprese per i produttori agricoli che hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro non può essere applicata nel caso di vendita su aree pubbliche.
Si legge nel documento che vige l'obbligo dell'iscrizione “alla Camera di Commercio a coloro che intendono esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli al di fuori del fondo di produzione” e che “l'iscrizione alla Camera di Commercio non...