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Gestione d'impresa 10 Ottobre 2019

Iscrizione camerale nella vendita diretta

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito il perimetro della registrazione camerale per le aziende agricole con vendita diretta.

Il perimetro della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, introdotta dal legislatore con l'art. 4 D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, è stato ampliato recentemente: la L. 205/2017 ha introdotto la possibilità di procedere alla “somministrazione non assistita” e al cosiddetto “street food” agricolo e successivamente, il recente intervento della L. 145/2018 ha concesso la possibilità di procedere alla cessione anche di prodotti non rientranti nel proprio comparto agronomico. Tuttavia, il requisito necessario per operare correttamente è l'iscrizione nel Registro delle Imprese. Quale destino, dunque, si riserva agli imprenditori agricoli esonerati, che avendo realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'art. 2 L. 77/1997, non sono tenuti all'iscrizione in CCIAA? Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la risoluzione 8.05.2014, n. 77217, è intervenuto affermando che l'esenzione dall'iscrizione nel Registro delle Imprese per i produttori agricoli che hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro non può essere applicata nel caso di vendita su aree pubbliche. Si legge nel documento che vige l'obbligo dell'iscrizione “alla Camera di Commercio a coloro che intendono esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli al di fuori del fondo di produzione” e che “l'iscrizione alla Camera di Commercio non...

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