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Imposte e tasse 08 Maggio 2019

Istanza di accesso alle informazioni reddituali


L’istanza di accesso agli atti amministrativi trova fondamento e disciplina nell’art. 22 e ss. della legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990). L’istanza può essere avanzata anche nei confronti degli Uffici Finanziari, come nel caso esaminato dal TAR Lazio Latina sez. I sentenza 15.3.2019, n. 186, nell’ambito di un giudizio di separazione tra coniugi nel quale uno dei due decide di presentare la domanda al fine di ottenere le informazioni relative ai redditi dell’altro coniuge negli ultimi tre anni. Il TAR rammenta che il diritto di accesso agli atti amministrativi, anche in seguito alla riforma del codice del processo amministrativo, si configura come un vero e proprio diritto soggettivo tale per cui, una volta presentata la domanda, la Pubblica Amministrazione decide sulla base non di un potere discrezionale ma di un potere “vincolato”, essendo tenuta solo a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento. L’interesse deve essere attuale, personale, concreto e serio. L’attualità è riferita alla richiesta di accesso in sé considerata, la personalità alla sfera giuridica dell’interessato, la concretezza alla tangibilità dell’interesse, la serietà, infine, alla meritevolezza dell’interesse, escludendosi i c.d. interessi meramente emulativi. Occorre dunque che l’istanza possieda questi requisiti, che devono...

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