Per le imprese che sostengono costi nei Paesi aderenti alla Comunità Europea, la Direttiva 2008/9/UE disciplina la possibilità di recuperare l’Iva pagata a fornitori esteri su acquisti di prodotti e servizi. La fattispecie oggetto del rimborso in questione riguarda esclusivamente operazioni per le quali il decreto Iva prevede l'applicazione dell'imposta dell'altro Stato membro, come nel caso delle prestazioni di servizi fuori campo art. 7-quater (hotel, ristoranti, noleggio auto a breve termine) e di tutte le spese per le trasferte (pedaggi, carburante, riparazione mezzi di trasporto).
Termine ultimo per la presentazione delle istanze di rimborso dell’Iva, riferita all’anno d’imposta 2017, pagata da soggetti passivi italiani negli altri Stati membri, è il 30.09.2018.
Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (art. 38-bis1 D.P.R. 633/1972), utilizzando l’applicazione “Rimborsi Iva U.E.”. In base al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l'istanza può essere presentata direttamente dagli stessi interessati attraverso il servizio Entratel o tramite i soggetti incaricati alla trasmissione telematica (art. 3, cc. 2-bis e 3 D.P.R. 322/1998) o anche tramite le Camere di Commercio italiane all’estero.
Entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, gli uffici...