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Imposte e tasse 22 Giugno 2023

Istanza TR a partire dal 1.07.2023

I soggetti Iva in possesso dei requisiti di cui all’art. 38-bis D.P.R. 633/1972 possono presentare nel mese di luglio l’istanza TR per il recupero dell’Iva a credito relativa al 2° trimestre 2023.

A decorrere dal 1.07.2023 è possibile presentare l’istanza per il recupero dell’Iva a credito calcolata sul secondo trimestre 2023. Possono presentare l’istanza TR i soggetti Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza Iva detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi). La richiesta può essere presentata in base all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 633/1972 da: contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni; contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate; contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili; soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter D.P.R. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato; soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un...

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