Per richiedere il rimborso dell’Iva allo Stato comunitario in cui è stata versata, il contribuente italiano deve presentare apposita domanda all’Agenzia delle Entrate.
I soggetti passivi stabiliti in Italia che hanno assolto l’Iva in un altro Stato membro, in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, possono richiederne il rimborso, presentando apposita istanza entro il 30.09 dell’anno solare successivo al periodo di riferimento. Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.La direttiva 2008/9/CE del 12.02.2008, recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. 18/2010 (G.U. 19.02.2010, n. 41), ha modificato la disciplina di riferimento. In ragione di tali modifiche normative, i soggetti italiani devono presentare la richiesta di rimborso utilizzando esclusivamente i Servizi Telematici dell’Agenzia delle Entrate; per converso, i soggetti residenti in un altro Stato comunitario che vogliono chiedere il rimborso dell’Iva versata in Italia devono presentare la propria richiesta di rimborso alla propria Amministrazione Finanziaria, la quale provvederà ad inoltrarla all’Agenzia delle Entrate.L’applicazione “Rimborsi Iva - Non Residenti” consente la compilazione e l’invio della richiesta di rimborso da parte dei soggetti italiani che hanno assolto l’Iva in un altro Stato comunitario. L’applicativo è destinato sia ai contribuenti che inviano richieste per proprio conto che a coloro che inviano le richieste in qualità di rappresentante legale, commissario liquidatore, curatore fallimentare, erede, ecc. o mediante delegati...