I buoni corrispettivo in emissione dal 1.01.2019 saranno regolati dalla direttiva (UE) 2016/1065 che ha modificato la direttiva IVA 2006/116/Ce.
In sede di Consiglio dei ministri è stato, infatti, approvato lo schema di decreto legislativo che apporterà modifiche al D.P.R. 633/1972 implementandolo con l'introduzione dei nuovi articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, e il nuovo comma 5-bis all'art. 13.
Per buoni corrispettivo (comunemente chiamati voucher) si intendono quegli strumenti che:
- contengono l'obbligo di essere accettati come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi;
- indicano, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare;
- contengono altresì le identità dei potenziali cedenti o prestatori e le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.
I buoni possono essere emessi sia in forma fisica sia in forma elettronica e possono essere monouso o multiuso.
Secondo il testo della direttiva un buono è monouso quando il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui il buono si riferisce e l'IVA dovuta su tali beni o servizi sono noti al momento dell'emissione del buono mentre è multiuso in tutti gli altri casi.
L'aggettivo “mono” o “multi” pertanto non è relativo alla possibilità di usufruire in una sola o in più volte dei beni o...