Adeguamento spontaneo esteso ai redditi dei minimi e dei forfetari l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti tutte le informazioni sulle anomalie riscontrate, estendendo il perimetro delle tipologie di reddito.
La L. 190/2014 (cc. da 634 a 636) ha introdotto una specifica forma di collaborazione tra contribuente e Fisco, finalizzata all'assolvimento degli obblighi tributari e all'emersione spontanea delle basi imponibili (cosiddetta “compliance”); l’Agenzia delle Entrate ha ora emanato il provvedimento direttoriale (n. 37776/2019) di attuazione.
Il Fisco, quindi, mette a disposizione del contribuente o intermediario tutti “gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi e compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione", nonché relativi a deduzioni e detrazioni d'imposta, per consentire allo stesso contribuente, anche con l’aiuto del proprio intermediario, di fornire (si afferma testualmente) fatti e circostanze dalla stessa Agenzia non conosciuti e in grado di giustificare le anomalie riscontrate.
Si tratta di comunicazioni che non inibiscono il ravvedimento operoso, ma ne sono strumentali, riguardando molte tipologie di reddito (fabbricati, lavoro dipendente, assegni periodici, redditi di partecipazione, redditi diversi, redditi di lavoro autonomo e...