Il software dell’autodichiarazione è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate seguendo questo percorso: Home / Imprese / Agevolazioni / Crediti d’imposta / Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili.
Si devono scaricare il software di compilazione e il software di controllo. Occorre possedere una versione aggiornata del software di Java. Al momento dell’installazione il programma chiede se l’autodichiarazione verrà inviata dal contribuente stesso o attraverso un intermediario e in quest’ultimo caso chiede di indicare il codice fiscale dell’intermediario.
All’apertura del programma cliccando su “New” si apre una nuova autodichiarazione da compilare inserendo il codice fiscale del beneficiario e, se è una società, il codice fiscale del legale rappresentante.
Quindi si dovrà compilare il Quadro A dove occorre indicare gli estremi del contratto e l’importo del credito suddiviso sui 3 mesi di spettanza (gennaio-febbraio-marzo 2022). La somma di questi dovrà dare l’importo indicato nel frontespizio nella casella “Importo credito”. Se l’impresa non è un’impresa unica e il credito richiesto non supera i 150.000 euro, non occorre compilare altro.
Nell’autodichiarazione, se si compila la Sez. 3.1, non viene richiesto di dimostrare il calo del fatturato ma si ricorda che per fruire del credito è necessario che il fatturato/corrispettivi del mese X/2022 sia inferiore di almeno il 50% rispetto allo stesso mese X/2019. La verifica va effettuata mese per mese, ben potendo accadere che in un mese spetti il credito e in un mese no.
La verifica non deve essere effettuata per i seguenti soggetti:
- newco 2019;
- con domicilio o sede in un Comune calamitato (in tal caso occorre flaggare l’apposita casella nel frontespizio).
- ammontare del credito non superiore ai massimali stabiliti per il settore di appartenenza (che per il generico differente da pesca e acquacoltura e agricoltura è 2.300.000 euro);
- impresa non in difficoltà alla data del 31.12.2019, oppure di dimensione piccola o micro e quindi, pur risultando in difficoltà a tale data, non soggetta a procedure concorsuali di insolvenza, non destinataria aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, ecc.;
- impresa non intermediario finanziario o società di partecipazione (art.162-bis Tuir);
- credito riferito a canoni pagati fino al 30.06.2022 (sebbene questa data sia stata posticipata al 29.08.2022 con la FAQ sul tema);
- impresa unica, considerati i limiti sommando anche gli aiuti ricevuti dalle altre imprese.
