IVA 17 Gennaio 2026

Iva 2026: LIPE e plafond export nel bilancio 2025

Check-up di fine anno tra mastrini, LIPE, MRN e quadri VH/VC per evitare irregolarità e splafonamenti.

La chiusura del 2025 e la predisposizione della dichiarazione Iva 2026 richiedono un doppio presidio: riconciliare le liquidazioni periodiche con la contabilità e verificare la corretta gestione del plafond degli esportatori abituali.

LIPE e quadro VH: quadratura Iva c/Erario - Il primo confronto è tra il mastrino “Iva c/Erario”, le LIPE 2025 e gli F24: i debiti/crediti Iva complessivi devono coincidere con la somma algebrica delle liquidazioni sui registri Iva, mentre i versamenti F24 vanno riconciliati per singolo periodo, distinguendo imposta e interessi (in presenza di maggiorazione dell’1% per i trimestrali).
Eventuali scostamenti, ad esempio LIPE inviate con dati provvisori poi corretti in sede di bilancio, vanno gestiti tramite il quadro VH, che, secondo le istruzioni della dichiarazione Iva 2026, è lo strumento per inviare/integrare/correggere i dati delle liquidazioni periodiche, indicando per ogni mese o trimestre il debito/credito effettivo e l’eventuale acconto.
Il quadro VP, invece, ha una logica diversa: consente, in alternativa alla LIPE del 4° trimestre, di comunicare i dati contabili di ottobre dicembre direttamente in dichiarazione annuale, ma solo se il modello Iva 2026 è presentato entro febbraio 2026; non è un quadro di correzione generale delle LIPE. In caso di errori od omissioni nelle LIPE, i soli profili sanzionatori si regolarizzano con ravvedimento operoso sulla sanzione formale, ridotta ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 18.12.1997 n. 472 rispetto alle misure piene previste dall’art. 11, cc. 2-bis e 2-ter D.Lgs. 18.12.1997, n. 471.

Plafond export e quadro VC: mastrini sotto controllo - Per gli esportatori abituali il focus si sposta sul plafond 2025 da rendicontare nel quadro VC, incrociando mastrini, registri Iva e dati doganali. Il plafond si forma sulle operazioni non imponibili (esportazioni, operazioni assimilate, servizi internazionali, cessioni intracomunitarie) di cui agli artt. 8, 8 bis e 9 D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e all’art. 41 D.L. 30.08.1993, n. 331, conv. L. 29.10.1993 n. 427, secondo le regole dello status di esportatore abituale e del metodo solare/mobile.
Sul lato acquisti, il mastrino degli acquisti senza Iva (tipicamente codificati ex art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972) va confrontato con il plafond disponibile indicato al rigo VC14, per verificare che acquisti e importazioni in non imponibilità non abbiano superato i limiti, mese per mese nel metodo mobile o complessivamente nel metodo solare.

MRN e prova dell’export - Non basta la fattura non imponibile: la corretta inclusione delle operazioni nel plafond richiede un controllo “extra contabile” sui documenti doganali, ossia per ogni fattura export 2025 va verificata la presenza del Movement Reference Number (MRN) della dichiarazione di esportazione e il collegamento con la registrazione contabile, quale prova dell’uscita dei beni dal territorio UE. Una cessione registrata come non imponibile, ma priva di valida prova doganale può essere riqualificata come imponibile, con recupero di Iva, interessi e sanzioni ed esclusione dal volume di operazioni utile per lo status di esportatore abituale.

Splafonamento e ravvedimento: agire prima dell’invio - Se dai mastrini emerge che gli acquisti in non imponibilità eccedono il plafond, si configura lo splafonamento: la violazione è sanzionata dall’art. 7, c. 4 D.Lgs. 18.12.1997 n. 471 (sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non assolta, oltre interessi). La prassi consente di regolarizzare mediante autofattura per l’Iva dovuta e relativo versamento, applicando il ravvedimento operoso sulla sanzione. Un intervento prima dell’invio della dichiarazione Iva 2026 consente di neutralizzare lo “sforamento” evitando che emerga in modo evidente dai quadri VC e VL.

Dichiarazioni d’intento e registri acquisti: incrocio obbligato - Ultimo controllo è sul “registro acquisti 2025”: campionare le fatture ricevute senza Iva per dichiarazioni d’intento, verificando codice natura N3.5 e estremi del protocollo telematico delle Entrate. Scostamenti tra dati contabili, dichiarazioni d’intento trasmesse e fatture elettroniche emesse in non imponibilità alimentano i profili di rischio e possono sfociare in recuperi Iva e sanzioni sia per l’esportatore abituale sia per il cedente/prestatore che non abbia verificato telematicamente le dichiarazioni ricevute.