A pochi giorni dalla pubblicazione della norma di comportamento dell’AiDC n. 214, con la recente risoluzione 3.08.2021, n. 52, l’Agenzia delle Entrate prende finalmente posizione sulle sorti dell’Iva addebitata per errore e precisa che, qualora il cessionario/committente abbia pagato al cedente/prestatore (e di conseguenza abbia detratto) l’Iva addebitatagli per errore in fattura, pur trattandosi di operazioni esenti o non imponibili, debba essere irrogata la sanzione proporzionale, pari al 90% della detrazione compiuta, previo recupero dell'Iva indebitamente detratta.
Per capire la questione va ricordato che la L. 205/2017, ha modificato l’art. 6, c. 6, 2° periodo, D. Lgsl. 471/1997, disponendo che in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli artt. 19 e ss., D.P.R. 26.101972, n. 633, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa tra 250 euro e 10.000 euro.
La norma si applica al di fuori di contesti frodatori e ha incontrato resistenze forse dovute al disallineamento con la disciplina comunitaria. Questa, infatti, circoscrive il diritto alla detrazione alle imposte corrispondenti a un’operazione soggetta all'Iva e versate in quanto dovute. La rigorosa applicazione di questo principio mal si concilia con la norma...