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Imposte e tasse 26 Agosto 2021

Iva addebitata per errore, l’Agenzia dice la sua

Adagiandosi sulla tesi sostenuta dalla Cassazione, il Fisco ritiene che la sanzione formale si applichi solo in caso di aliquota errata.

A pochi giorni dalla pubblicazione della norma di comportamento dell’AiDC n. 214, con la recente risoluzione 3.08.2021, n. 52, l’Agenzia delle Entrate prende finalmente posizione sulle sorti dell’Iva addebitata per errore e precisa che, qualora il cessionario/committente abbia pagato al cedente/prestatore (e di conseguenza abbia detratto) l’Iva addebitatagli per errore in fattura, pur trattandosi di operazioni esenti o non imponibili, debba essere irrogata la sanzione proporzionale, pari al 90% della detrazione compiuta, previo recupero dell'Iva indebitamente detratta. Per capire la questione va ricordato che la L. 205/2017, ha modificato l’art. 6, c. 6, 2° periodo, D. Lgsl. 471/1997, disponendo che in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli artt. 19 e ss., D.P.R. 26.101972, n. 633, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa tra 250 euro e 10.000 euro. La norma si applica al di fuori di contesti frodatori e ha incontrato resistenze forse dovute al disallineamento con la disciplina comunitaria. Questa, infatti, circoscrive il diritto alla detrazione alle imposte corrispondenti a un’operazione soggetta all'Iva e versate in quanto dovute. La rigorosa applicazione di questo principio mal si concilia con la norma...

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