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IVA 23 Giugno 2026

Iva agevolata e trasporto di persone per finalità turistiche

Il regime di favore ai fini Iva si applica anche quando le prestazioni di trasporto siano effettuate per finalità turistico-ricreative, purché non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori.

Con l’ordinanza 7.05.2026, n. 13205 la Cassazione torna a occuparsi del regime Iva applicabile ai servizi di trasporto di persone svolti in contesti turistico-ricreativi.La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società appartenente a un gruppo internazionale operante nell’organizzazione di crociere fluviali. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’applicazione dell’esenzione Iva prevista dall’art. 10, n. 14) D.P.R. 633/1972 e dell’aliquota ridotta del 10% di cui al n. 127-novies della Tabella A, Parte III, sostenendo che le attività svolte non integrassero semplici prestazioni di trasporto, bensì servizi complessi a finalità turistico-ricreativa da assoggettare ad aliquota ordinaria.La Corte affronta preliminarmente il tema del contraddittorio endoprocedimentale, censurando la decisione dei giudici regionali che avevano annullato l’accertamento per asserita violazione del diritto di difesa. Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite, la Cassazione ricorda che, in materia di tributi armonizzati (come l’Iva), la mancata instaurazione del contraddittorio non determina automaticamente l’invalidità dell’atto. Il contribuente deve infatti dimostrare concretamente quali argomentazioni avrebbe potuto rappresentare in sede amministrativa e in che modo esse avrebbero potuto incidere sull’esito del procedimento; prova mancante, nel caso di specie.Il profilo di maggiore interesse riguarda...

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