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IVA
24 Luglio 2026
Iva al 10% per la nuova sede APS: quando è possibile applicarla
L’Agenzia delle Entrate nega l’aliquota al 10% come opera di urbanizzazione secondaria per la sede di un’APS, ma riconosce la possibile applicazione come intervento di ristrutturazione edilizia ex n. 127-quaterdecies) Tabella A, parte III, D.P.R. 633/1972.
La risposta all’interpello 22.07.2026, n. 150 affronta il trattamento Iva delle prestazioni rese in appalto per la realizzazione della nuova sede istituzionale di un’associazione di promozione sociale (APS), incaricata dalla Provincia della gestione faunistica e venatoria. L’APS chiedeva se i lavori potessero beneficiare dell’aliquota Iva del 10% come “opera di urbanizzazione secondaria”, qualificando l’immobile quale “delegazione comunale” ai sensi del n. 127-quinquies) e, per gli appalti, del n. 127-septies) della Tabella A, parte III, D.P.R. 633/1972.L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo:- il n. 127-quinquies) applica l’aliquota del 10% alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate dalla L. 847/1964, integrata dalla L. 865/1971, oggi sostanzialmente riprodotte nell’art. 16 D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia);- l’art. 16, c. 8 qualifica, tra le opere di urbanizzazione secondaria, anche le “delegazioni comunali”;- il n. 127-septies) estende il 10% alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere di cui al n. 127-quinquies).È ribadito il carattere tassativo dell’elenco delle opere agevolabili e il ruolo centrale della destinazione a servizio di zone urbanizzate o da urbanizzare. Per le “delegazioni comunali”, la prassi chiarisce che si tratta di strutture amministrative decentrate dell’ente locale, cioè sedi distaccate di uffici comunali che erogano servizi...