L'Agenzia delle Entrate, lo scorso 21.07.2020, ha finalmente fornito gli attesi chiarimenti in termini di aliquota applicabile alla commercializzazione di alcuni prodotti a base di mais, in particolare al "Trinciato di Mais, Insilato di Mais e Pastone di Mais ", non indicati esplicitamente nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n. 633.
È necessario specificare cosa si intenda per prodotti a base di mais. Nel dettaglio:
- cereale trinciato: cereale che durante la raccolta viene sminuzzato;
- insilato (chiamato anche comunemente silato):
- cereale fresco, o appassito, o allo stato ceroso, conservato attraverso un processo fermentativo anaerobico capace di preservare le qualità nutritive del materiale di partenza;
- pastone di mais: sottospecie di insilato, contraddistinto da una composizione di granella, tutolo e una parte di brattee.
Il dubbio emerso riguarda, quindi, l’applicazione della corretta aliquota Iva: il 4%, nel caso in cui siano destinati ad uso zootecnico, come previsto dalla Tabella A, parte II, punto 11) (frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad uso zootecnico) ovvero il 10%, nel caso in cui siano destinati ad uso diverso da quello zootecnico, come previsto dalla Tabella A, parte III, punto 29) (riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico).
L'Agenzia delle Entrate ha definito che per tali cessioni sia necessario applicare l’aliquota Iva del 10%. La decisione deriva a seguito del consulto dell’Ufficio “tariffa e classificazione” dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per verificare la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali dei prodotti sopramenzionati.
Quest'ultima, con nota prot. 173776 del 9.06.2020, ha preliminarmente precisato che
L'Agenzia delle Entrate ha definito che per tali cessioni sia necessario applicare l’aliquota Iva del 10%. La decisione deriva a seguito del consulto dell’Ufficio “tariffa e classificazione” dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per verificare la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali dei prodotti sopramenzionati.
Quest'ultima, con nota prot. 173776 del 9.06.2020, ha preliminarmente precisato che
- il trinciato di mais è il prodotto ottenuto dalla trinciatura della pianta intera (fusto, foglie e pannocchia) nel momento in cui la spiga è allo stadio di maturazione, raccolta e trasportata all'interno di un'area, distribuita in strati orizzontali, compressa tramite pala o trattore e sigillata con uno o più strati di film plastico;
- l’insilamento è l’insieme delle operazioni che hanno lo scopo di conservare l'umidità della massa per favorire i processi di fermentazione e acidificazione in ambiente anaerobico;
- il pastone di mais si ottiene dalla trinciatura esclusivamente della pannocchia.
Tali prodotti sono classificati alla voce SA 2308 00 e più precisamente alla sottovoce della nomenclatura combinata 2308 0090 che è richiamata dal n. 90) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto Iva, che prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% alle cessioni di "prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove".
