L’Iva al 5% per le imprese sociali non è una scelta libera, né una leva fiscale da azionare a seconda della convenienza economica. È questo, in sostanza, il messaggio che emerge dai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso di un recente incontro con la stampa specializzata, in relazione al nuovo assetto delineato dal D.Lgs. 4.12.2025, n. 186.
Il D.Lgs. 186/2025 agisce su 2 fronti distinti. Da un lato, l’art. 3 riscrive alcune parti dell’art. 10 D.P.R. 633/1972, riorganizzando il regime delle esenzioni Iva e collegandolo non più alle Onlus, ma agli enti del Terzo settore. Dall’altro lato, l’art. 4 interviene sulla Tabella A, parte II-bis, ampliando l’ambito soggettivo dell’aliquota ridotta del 5%, già prevista per le cooperative sociali. È proprio qui che si annida il nodo interpretativo. Le prestazioni sanitarie, sociosanitarie, assistenziali ed educative richiamate nei nn. 12), 19), 20) e 27-ter) dell’art. 10 restano, in linea generale, esenti quando rese dagli ETS. Tuttavia, la norma specifica che tale regime non si applica alle imprese sociali che assumono veste societaria.
Il risultato è una distinzione netta. Le imprese sociali in forma di fondazione o associazione, riconosciuta o meno, rimangono pienamente nel perimetro dell’esenzione Iva. Non possono scegliere di applicare l’Iva al 5%. Diversa la disciplina per le imprese sociali costituite come società. Per queste, il legislatore ha previsto un regime di imponibilità agevolata. Il n. 1 della Tabella A, parte II-bis, come modificato dall’art. 4 del decreto, stabilisce che le prestazioni di cui ai nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10 siano soggette ad aliquota Iva del 5% quando rese, oltre che da cooperative sociali e loro consorzi, anche dalle imprese sociali in forma societaria. Qui prende forma il cosiddetto doppio binario. Le società sociali applicano l’Iva al 5% su determinate prestazioni rese a soggetti svantaggiati; le imprese sociali non societarie, invece, operano in esenzione.
Un inciso merita il n. 15) dell’art. 10, relativo al trasporto di malati e feriti. In questo caso il legislatore ha sostituito il riferimento alle Onlus con quello agli enti del Terzo settore senza introdurre alcuna esclusione per le imprese sociali societarie. Ne deriva che, per tali prestazioni, l’esenzione si applica a tutti gli ETS, indipendentemente dalla forma giuridica.
Sul piano operativo le conseguenze non sono marginali. L’esenzione comporta l’assenza di rivalsa dell’imposta, ma anche la limitazione, o addirittura l’azzeramento, del diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti, secondo quanto previsto dall’art. 19 e ss. D.P.R. 633/1972. Per una fondazione che svolge esclusivamente attività esenti, l’Iva assolta a monte diventa costo. È un elemento che incide sulla sostenibilità economica. Al contrario, l’applicazione dell’aliquota del 5% consente alle imprese sociali societarie di mantenere il diritto alla detrazione, nei limiti ordinari.
Il legislatore sembra aver perseguito un obiettivo di riequilibrio concorrenziale tra cooperative sociali e imprese sociali in forma di società, evitando che queste ultime risultassero penalizzate. Occorre quindi evitare un errore di impostazione: non si tratta di scegliere tra esenzione e Iva al 5%. La scelta, in realtà, è stata fatta a monte dal legislatore, attraverso il criterio della forma giuridica. E questo aspetto deve essere valutato già in sede di costituzione o trasformazione dell’ente. Per gli ETS non societari la verifica deve concentrarsi sull’inquadramento puntuale delle attività nei numeri dell’art. 10 richiamati dalla norma. Per le imprese sociali societarie, invece, l’attenzione va posta sull’esatta qualificazione delle prestazioni e dei destinatari, in particolare rispetto ai soggetti svantaggiati di cui al n. 27-ter).
In definitiva, il perimetro è tracciato. L’Iva al 5% non rappresenta una facoltà generalizzata per il Terzo settore, ma un regime mirato, riservato a un preciso modello organizzativo. Ed è su questo discrimine che si gioca l’intero impianto applicativo.
