IVA 26 Maggio 2025

Iva al 5% su abbigliamento protettivo sanitario

L’aliquota agevolata resta in vigore per DPI e dispositivi medici, in ogni fase di vendita, salvo prova contraria.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 141 del 23.05.2025, ha ribadito che l’aliquota Iva ridotta al 5% si applica agli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, come previsto dal n. 1-ter.1 della Parte II-bis della Tabella A allegata al Decreto Iva (D.P.R. 633/1972), anche dopo la fine dell’emergenza Covid-19. La conferma arriva in risposta a un quesito di una società operante nel commercio all’ingrosso di articoli antinfortunistici, che chiedeva chiarimenti sull’attualità dell’agevolazione e sulle modalità di prova della “finalità sanitaria” dei beni ceduti. La norma di riferimento, l’articolo 124 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), ha introdotto l’aliquota agevolata del 5% per una serie di beni ritenuti fondamentali per il contenimento dell’emergenza sanitaria, tra cui guanti in lattice, visiere, tute di protezione, camici impermeabili e altri dispositivi simili.
La disposizione, inserita in un contesto emergenziale, è però rimasta in vigore anche dopo la cessazione dello stato di emergenza, in assenza di modifiche legislative successive (D.L. 34/2020, art. 124). Secondo la Risposta n. 141/2025, l’aliquota del 5% si applica a tutti i soggetti e in tutte le fasi della commercializzazione, dal produttore al dettagliante, senza distinzione tra operatori sanitari, aziende della grande distribuzione o altri acquirenti. Questo principio era già stato chiarito nella risposta a interpello n. 525/2020, dove si affermava che “il trattamento Iva agevolato introdotto dal decreto Rilancio si applica tout court, cioè a prescindere dalla tipologia di cedente o acquirente”.

Un punto centrale della disciplina riguarda la “finalità sanitaria” dei beni. La circolare 26/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che per “articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie” si intendono i beni che possiedono le caratteristiche tecniche di dispositivi di protezione individuale (DPI) o di dispositivi medici (DM), come individuati dai codici doganali aggiornati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) con la circolare 5/D/2023. La finalità sanitaria, sottolinea la Risposta n. 141/2025, va intesa in senso oggettivo: sono agevolabili i beni che, per le loro caratteristiche tecniche, sono idonei a proteggere dal contagio, indipendentemente dal soggetto che li acquista o dallo stadio di commercializzazione. Non è quindi necessario che l’acquirente sia un operatore sanitario.

Un aspetto pratico riguarda la prova della finalità sanitaria. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il requisito si presume, salvo che emerga “in modo chiaro e univoco prova del contrario”. Non è obbligatorio acquisire una dichiarazione dell’acquirente, ma tale documentazione può essere utile in caso di contestazioni, come già suggerito nella consulenza giuridica n. 5/2021. In altre parole, la finalità sanitaria si considera soddisfatta ogniqualvolta non sia dimostrato che i beni sono destinati a usi palesemente non sanitari, come ad esempio guanti pluriuso per uso domestico. La circolare ADM 5/D/2023 ha aggiornato l’elenco dei beni e dei codici doganali, confermando che l’aliquota del 5% si applica a tutti gli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitaria che siano DPI o DM, in ogni fase della commercializzazione. La ratio della norma, sottolinea la Risposta n. 141/2025, resta attuale anche dopo la pandemia, in ragione della maggiore sensibilità collettiva verso la prevenzione e la protezione della salute.
Esempio pratico: un’azienda che importa e rivende tute di protezione monouso con marcatura CE e certificazione DPI, destinate sia a ospedali sia a supermercati per la protezione dei dipendenti, potrà applicare l’aliquota IVA del 5% su tutte le cessioni, a meno che non sia provato che le tute sono destinate a usi non sanitari (ad esempio, per attività di giardinaggio). In caso di dubbio, una dichiarazione dell’acquirente che attesti la destinazione sanitaria può rafforzare la posizione dell’azienda in sede di controllo, ma non è un requisito obbligatorio (Risposta n. 141/2025, Interpello 525/2020).
In conclusione, la disciplina sull’aliquota Iva agevolata per gli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie si conferma attuale e consolidata: si applica a tutti i soggetti e in tutte le fasi della commercializzazione, purché i beni siano DPI o dispositivi medici e rientrino nell’elenco tassativo previsto dalla norma. La finalità sanitaria si presume, salvo prova contraria, e l’agevolazione resta in vigore fino a eventuali modifiche legislative future.