La legge sul diritto d'autore consente di effettuare una copia digitale di un'opera protetta dal diritto d'autore, purché destinata esclusivamente all'uso privato. Tale possibilità presuppone il pagamento di una somma denominata "Copia Privata" che si applica su tutti i supporti vergini, apparecchi di registrazione e memorie idonei a essere utilizzati per effettuare registrazioni di opere protette dal diritto d'autore. Tale somma è poi applicata, a mo' di rivalsa, dalla filiera commerciale.
Il pagamento forfetario, riscosso dalla Siae, è inteso per compensare gli autori e tutta la filiera dell'industria culturale del pregiudizio subìto da tali titolari per la riproduzione delle loro opere protette, effettuata senza autorizzazione.
La Siae, in origine, ha applicato l'IVA sulle somme riscosse. L'applicazione della normativa in materia di copia privata è conforme a livello Ue sicché anche talune altre Amministrazioni si sono comportate nella medesima maniera, fino a quando è giunta la sentenza della Corte di Giustizia C-37/16 pronunciata contro il Ministero delle Finanze della Polonia.
Tale sentenza ricorda che la normativa Iva non tassa ogni pagamento di denaro a favore di un soggetto passivo, bensì unicamente il pagamento per una cessione di beni o una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso.
La prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso...