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Imposte e tasse 09 Novembre 2022

Iva degli appalti in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)

Con la risposta n. 520/2022 le Entrate ribadiscono che l’autonomia soggettività fiscale delle imprese in RTI preclude il carattere di accessorietà delle prestazioni rese dalle mandatarie rispetto a quella principale resa dalla mandante.

Un recente interpello posto da un Comune all’Agenzia delle Entrate (interpello n. 520/2022), affronta in modo articolato una tematica Iva particolarmente complessa che non di rado gli enti locali incontrano in qualità di stazioni appaltanti. Si tratta delle aliquote Iva applicabili in presenza di un servizio complesso in cui il contraente della PA è un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) c.d. “orizzontale” oppure “verticale” (come nel caso in oggetto). In particolare, il quesito affrontato nella risposta n. 520/2022 concerne un appalto in cui l’oggetto principale è il servizio di mensa scolastica. Ad esso si affiancano varie prestazioni secondarie: disinfestazione, derattizzazione, servizi di riparazione e manutenzione. Tali servizi, considerati individualmente, scontano aliquote Iva differenti: 4% per la mensa; 22% tutti gli altri. Il Comune ha progettato l'appalto suddividendolo in lotti con prestazioni omogenee affidati ad operatori economici in RTI di tipo verticale, vale a dire a imprese operanti nei diversi settori stabiliti dall’appalto, cosicché una rende unicamente il servizio di mensa, ogni altra la disinfestazione, piuttosto che la manutenzione, ecc. Il problema fondamentale che si pone è se le prestazioni secondarie possano essere considerate fiscalmente “accessorie” a quella principale (la mensa) e come tali, beneficiare dell’aliquota ridotta del 4% in...

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