La procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo disciplinata dall'art. 73, ultimo comma D.P.R. 633/1972 e dal D.M. 13.12.1979, consente alle società legate da rapporti di controllo e in possesso di specifici requisiti di procedere alla liquidazione periodica dell’Iva in maniera unitaria. Di conseguenza, i versamenti periodici, nonché il conguaglio di fine anno, vengono effettuati dalla società controllante che determina l’imposta da versare o il credito del gruppo. Il sistema è volto ad agevolare i gruppi societari che, in tal modo, riescono a compensare le situazioni creditorie in capo ad alcune società con quelle debitorie di altre.
Con riferimento ai requisiti soggettivi "si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall'altra, almeno dal 1.07 dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione"; l’art. 2 D.M. 13.12.1979 dispone che si considerano controllate soltanto le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice le cui quote sono possedute per una percentuale superiore al 50% del loro capitale, almeno dal 1.07 dell’anno solare precedente, dall’ente controllante o da un’altra società controllata da questi.
Vanno escluse dalla disciplina, invece, le società che solo occasionalmente siano tra loro...