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Imposte e tasse 23 Ottobre 2023

Iva di gruppo e operazioni straordinarie

Applicazione della liquidazione Iva di gruppo nell’ambito delle fusioni per incorporazione, in presenza di controllo senza soluzione di continuità.

La procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo disciplinata dall'art. 73, ultimo comma D.P.R. 633/1972 e dal D.M. 13.12.1979, consente alle società legate da rapporti di controllo e in possesso di specifici requisiti di procedere alla liquidazione periodica dell’Iva in maniera unitaria. Di conseguenza, i versamenti periodici, nonché il conguaglio di fine anno, vengono effettuati dalla società controllante che determina l’imposta da versare o il credito del gruppo. Il sistema è volto ad agevolare i gruppi societari che, in tal modo, riescono a compensare le situazioni creditorie in capo ad alcune società con quelle debitorie di altre. Con riferimento ai requisiti soggettivi "si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall'altra, almeno dal 1.07 dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione"; l’art. 2 D.M. 13.12.1979 dispone che si considerano controllate soltanto le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice le cui quote sono possedute per una percentuale superiore al 50% del loro capitale, almeno dal 1.07 dell’anno solare precedente, dall’ente controllante o da un’altra società controllata da questi. Vanno escluse dalla disciplina, invece, le società che solo occasionalmente siano tra loro...

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