L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 4.03.2025, n. 65, ha chiarito un importante aspetto della territorialità Iva per i servizi relativi a beni immobili, fornendo indicazioni precise per i contribuenti “residenti all'estero che possiedono immobili in Italia”.Il caso esaminato riguarda una cittadina argentina iscritta all'AIRE che, proprietaria di un immobile in Italia, ha incaricato un'agenzia immobiliare per la vendita del bene e un professionista per la cancellazione di un'ipoteca gravante sullo stesso. La contribuente riteneva che, essendo residente all'estero, le prestazioni ricevute dovessero essere considerate fuori campo Iva ai sensi dell'art. 7-septies D.P.R. 633/1972, in quanto servizi di consulenza erogati a un soggetto privato stabilito fuori dalla Comunità.L'Agenzia delle Entrate ha respinto questa interpretazione, richiamando innanzitutto la regola generale di territorialità Iva contenuta nell'art. 7-ter D.P.R. 633/1972, secondo cui l'imposta è dovuta nello Stato del committente (rapporti B2B) o del prestatore (rapporti B2C). Tuttavia, ha sottolineato l'esistenza di una specifica deroga per i servizi relativi a beni immobili."In deroga a quanto stabilito dall'art. 7-ter, c. 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi relative a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato", recita l'art. 7-quater, c. 1, lett. a) D.P.R....