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Imposte e tasse 26 Luglio 2023

Iva “dovuta” solo per l’attività economica svolta

L’imposizione ai fini Iva vige soltanto per le operazioni effettuate a titolo oneroso in ordine all’attività economica concretamente svolta dal soggetto passivo.

La Corte di Giustizia UE (causa C-344/22) ha esposto un importante principio riguardante i profili di imponibilità Iva delle operazioni svolte da parte di soggetti passivi nel normale esercizio dell’attività economica. La tematica su cui si è concentrato il Supremo Giudice europeo verteva, nello specifico, sulla messa a disposizione di una zona termale da parte di un ente statale. Nel caso di specie veniva contestata la riscossione della tassa di soggiorno alla stregua di un’operazione imponibile: la riscossione della tassa veniva impropriamente qualificata come una “prestazioni di servizi”, ai sensi di quanto disposto dalla direttiva Iva n. 2006/112/CE. Ma è proprio possibile trasformare la riscossione della “tassa di soggiorno” in un introito soggetto a Iva? La risposta viene fornita con questo intervento della Corte di Giustizia, con cui si provvede a ricondurre l’equivoco in un un alveo di ragionevolezza, risolvendo ogni contrasto (errata interpretazione di legge), ma soprattutto chiarendo il significato delle prescrizioni normative vigenti in ambito comunitario. Il primo chiarimento riguarda la definizione del concetto di operazioni soggette a imposta, soggetti passivi e attività economica. In particolare, si evidenzia come: l’art. 2, par. 1 della direttiva Iva sancisca che sono assoggettabili a imposta sul valore aggiunto le operazioni che ricomprendono, tra le altre, le...

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