IVA 11 Dicembre 2025

Iva e immobili abitativi: la Cassazione privilegia l’inerenza

La Cassazione ha confermato che la detraibilità Iva sugli immobili non dipende dalla categoria catastale, ma dalla destinazione all’attività d’impresa, anche solo prospettica, in base al principio di neutralità fiscale.

Ai fini della detrazione dell’Iva, non assume rilievo la classificazione catastale a uso abitativo dell’immobile, dovendosi invece verificare la sua effettiva, o anche solo prospettica, destinazione all’attività economica del soggetto passivo. Ne consegue che la detrazione può essere negata solo se si dimostra, con elementi oggettivi, l’assenza di inerenza del bene all’esercizio dell’impresa, conformemente al principio di neutralità dell’Iva.La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 3.12.2025, n. 31511, ha affrontato un caso in cui l’Agenzia delle Entrate ha contestato la detraibilità dell’Iva relativa alle spese sostenute da una società alberghiera per lavori di ristrutturazione e ampliamento di un immobile accatastato come abitativo. In particolare, l’Amministrazione Finanziaria aveva ritenuto illegittima la detrazione in base all’art. 19-bis1, c. 1, lett. i) D.P.R. 633/1972, secondo cui l’Iva sugli immobili abitativi non è detraibile, salvo che per le imprese che abbiano per oggetto esclusivo o principale la costruzione o la rivendita di tali fabbricati.A fronte di questa contestazione, la contribuente (una Srl operante nel settore turistico-ricettivo) aveva dimostrato, attraverso perizie tecniche asseverate, che tutte le opere realizzate erano destinate alla struttura alberghiera, negando qualsiasi utilizzo residenziale, sia da parte del titolare sia del custode. Dopo due gradi di giustizio favorevoli al contribuente, l’Agenzia ricorreva...

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