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IVA
06 Marzo 2024
Iva e prestazioni sanitarie: rileva sempre la corretta individuazione
Per la corretta applicazione della disciplina Iva alle prestazioni sanitarie, soprattutto con riferimento al regime delle esenzioni rileva sempre la corretta qualificazione dell’operazione.
In materia esenzioni Iva afferenti alle prestazioni sanitarie, il riconoscimento dell'esenzione, prevista ai sensi dell’art. 10, c. 1, n. 18 D.P.R. 633/1972, aventi ad oggetto prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ovvero delle altre professioni (assimilabili alle “sanitarie”) individuate con appositi decreti ministeriali, passa sempre attraverso la corretta qualificazione della professione e alla natura della prestazione resa. Sulla specifica tematica, importanti precisazioni sono state offerte dalla Cassazione nell’ordinanza n. 28138/2023.
Gli Ermellini chiariscono e prospettano delle soluzioni estremamente utili, al fine di evitare contestazioni di sorta rispetto alla corretta applicazione dell’esenzione.
La questione di diritto ritenuta rilevante trae spunto dagli esiti di una verifica fiscale effettuata nei confronti di un professionista esercente attività di chiropratico, a seguito della quale veniva emanato avviso di accertamento, avente ad oggetto delle contestazioni fondate sul fatto che detta attività non si riteneva potesse essere ricompresa tra le attività sanitarie “esenti”, ai fini Iva.
La difesa del contribuente, tenuto conto degli esiti sfavorevoli dei giudizi di merito, eccepiva la mancata applicazione dell'art. 132, p. 1, lett. c) della direttiva n. 2006/112/CE del...