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IVA
08 Aprile 2026
Iva e servizi di organizzazione eventi per clienti extra-UE
L’Agenzia chiarisce che i servizi resi a clienti extra-UE, nell’ambito dell’organizzazione logistica di eventi in Italia, seguono le regole generali di territorialità Iva previste dagli artt. 7-ter e 7-quater.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello 1.04.2026, n. 94 fornisce importanti chiarimenti in materia di territorialità Iva per i servizi resi da società italiane a favore di clienti extra-UE nel contesto dell’organizzazione di eventi, festival e manifestazioni promozionali tenute in Italia. In particolare, la questione esaminata riguarda la corretta individuazione del luogo di imposizione Iva per le prestazioni rese da un operatore italiano che, incaricato da un cliente extra-UE mediante “mandato senza rappresentanza”, si occupa della selezione e gestione di fornitori italiani (hotel, ristoranti, trasporti, sicurezza, merchandising, ecc.), riaddebitando i relativi costi al proprio committente, con applicazione di un mark-up.L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la disciplina speciale di cui all’art. 7-quinquies, c. 1, lett. b) trova applicazione esclusivamente per le prestazioni che consistono nella commercializzazione presso clienti del diritto di accesso a manifestazioni (culturali, artistiche, sportive, ecc.), ovvero quando il prestatore vende “direttamente” i titoli di ingresso. Tale interpretazione si fonda anche sulla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenze C-647/17 e C-532/22) e sulle definizioni contenute negli artt. 32 e 33 del Regolamento UE 282/2011: la territorialità in Italia ex art. 7-quinquies si applica esclusivamente alle prestazioni che attribuiscono il diritto all’accesso fisico...