Coop e terzo settore 04 Gennaio 2022

Iva e servizi socio assistenziali

Con la piena applicazione del Codice del terzo settore si complicherà ancor più il regime fiscale delle prestazioni di carattere sociosanitario e assistenziale tipicamente appaltate dagli enti locali.

Le misure fiscali contenute nel Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) che prossimamente andranno a regime, i documenti interpretativi dell’Agenzia delle Entrate e i pronunciamenti della giurisprudenza non fanno che aumentare l’incertezza nella programmazione di spesa degli enti locali in ambito sociosanitario ed assistenziale per effetto della non trascurabile componente Iva. Si pensi, in particolare, ai servizi di assistenza domiciliare, ai centri diurni, alle comunità per soggetti fragili, alla gestione di RSA ed asili nido. Molto probabilmente è tutta italiana la confusione sull’applicazione Iva: per gran parte dei servizi assistenziali si passa dal regime d’esenzione all’aliquota ordinaria del 22%, passando per quella del 5%, in funzione di particolarismi oggettivi e soggettivi sconosciuti alla normativa comunitaria, come al solito assai meno complessa nella sua estensione. L’art. 132, par. 1, lett. g), della direttiva 2006/112/Ce, infatti, stabilisce l’esenzione ad ampio spettro per le "prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale, comprese quelle fornite dalle case di riposo, effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale”, mentre i paletti sono devoluti agli Stati membri dall’art. 133 che consente la possibilità di subordinare...

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