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IVA
15 Settembre 2026
Iva e “viaggi-caffè”, il margine negativo resta al soggetto passivo
Le escursioni promozionali sono prestazioni soggette al regime delle agenzie di viaggio ex art. 26 Sesta direttiva per la Corte Ue (C-565/24, 10.09.2026): nessun diritto a detrazione o rimborso dell’Iva a monte anche in presenza di margine strutturalmente in perdita.
La Corte di giustizia, con sentenza 10.09.2026, causa C-565/24, interviene sul trattamento Iva dei cosiddetti “viaggi-caffè” (Kaffeefahrten), tipiche escursioni promozionali in cui il trasporto e i servizi turistici sono utilizzati per incentivare la vendita di beni ai partecipanti. La società P-GmbH & Co. KG organizzava escursioni in autobus verso località turistiche, con pasto e programma accessorio. Durante il viaggio venivano proposte in vendita diverse merci. I partecipanti pagavano un corrispettivo per l’escursione che copriva, in media, solo il 60% dei costi di trasporto; la parte residua e gli altri costi erano finanziati con i ricavi delle vendite di beni. L’acquisto dei beni rimaneva comunque facoltativo. Sul piano Iva, l’amministrazione tedesca ha ritenuto che le prestazioni di trasporto per le quali veniva richiesto un prezzo ai partecipanti fossero soggette al regime speciale di cui all’art. 26 della Sesta direttiva 77/388/CEE, escludendo la detrazione dell’Iva assolta a monte sui servizi acquistati da altri soggetti passivi. Da qui il rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof.Applicabilità del regime delle agenzie di viaggio: La Corte ricorda che il regime speciale dell’art. 26 si applica non solo alle agenzie di viaggio “in senso stretto”, ma a tutti gli operatori che: organizzano viaggi o giri turistici in nome proprio; utilizzano, per tali viaggi, cessioni o prestazioni di altri soggetti passivi; offrono ai viaggiatori una...