L'art. 6, c. 6 D.Lgs. 471/1997 prevede 2 cose: 1) chi porta illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è soggetto a una sanzione amministrativa pari al 90% dell'importo detratto; 2) in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente può comunque detrarla, ma è soggetto a una sanzione compresa fra 250 e 10.000 euro; la restituzione dell'imposta è esclusa quando il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.
La Cassazione, nella sentenza 3.11.2020 n. 24289, interpretando in senso restrittivo la norma, ha affermato che, nell'ambito dell'Iva, l'imposta applicata in misura superiore a quella effettiva si riscontra solo quando ad un'operazione imponibile viene applicata un'aliquota differente rispetto a quella corretta (ad esempio, il 22% in luogo del 10%), ma non quando viene assoggettata ad Iva un'operazione che non è soggetta all'imposta (ossia è non imponibile, esente o fuori campo di applicazione). Di conseguenza, secondo la Suprema Corte non è detraibile dal cessionario/committente l'Iva addebitata dal cedente/prestatore in relazione ad operazioni che secondo il D.P.R. 633/1972 non sono imponibili; in caso di esercizio della detrazione, il cessionario o committente è soggetto a una sanzione...