IVA 29 Gennaio 2026

Iva esclusa per i GAS fino al 2035

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 27.01.2026, n. 20, conferma che la distribuzione di beni da parte dei Gruppi di Acquisto Solidale ai soci resta esclusa dall’Iva, in virtù della normativa speciale e delle recenti proroghe legislative.

La questione affrontata dalla risposta all’interpello n. 20/2026 riguarda il trattamento Iva applicabile alle attività di distribuzione di beni acquistati collettivamente dai Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) nei confronti esclusivamente dei propri soci. Il quesito, posto da un’associazione qualificata come GAS, verteva sulla possibilità che, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 5, c. 15-quater D.L. 21.10.2021, n. 146, le operazioni di distribuzione ai soci potessero essere ricondotte al regime di esenzione Iva a partire dal 1.01.2026, in luogo dell’attuale esclusione.La disciplina dei Gruppi di Acquisto Solidale è delineata dalla L. 24.12.2007, n. 244, che all’art. 1, c. 266, definisce tali soggetti come associazioni senza scopo di lucro, finalizzate all’acquisto collettivo e alla distribuzione di beni senza applicazione di ricarico, esclusivamente agli aderenti, perseguendo finalità etiche, solidaristiche e di sostenibilità ambientale, con esclusione di attività di vendita o somministrazione. Il successivo c. 267 stabilisce che le attività svolte dai GAS verso i propri aderenti non si considerano commerciali ai fini dell’applicazione dell’Iva, a condizione che siano rispettate le clausole statutarie previste dall’art. 4, c. 7 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.Il Codice del Terzo settore, introdotto dal D.Lgs. 3.07.2017, n. 117, riconosce i Gruppi di Acquisto Solidale tra le attività di interesse generale (art. 5, lett. w), confermando la loro...

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