Al fine di rafforzare la tutela fiscale contro le frodi Iva, l’art. 4 D.Lgs. 13/2024 (c.d. ”decreto Accertamento”) ha riconosciuto che, al fine di assumere il ruolo di rappresentante fiscale ai fini Iva in Italia di un soggetto estero, il soggetto interessato:- deve presentare determinati requisiti di onorabilità (quali l’assenza di condanne o procedimenti penali pendenti per reati finanziari, violazioni gravi e ripetute in materia tributaria/contributiva);- deve rilasciare una garanzia.Nello specifico, secondo quanto previsto dal D.M. 9.12.2024, l’esistenza dei requisiti soggettivi deve essere attestata in un’autodichiarazione da presentare alla Direzione provinciale delle Entrate competente in base al relativo domicilio fiscale. Inoltre, la garanzia deve essere:- nella forma di cauzione in titoli di Stato, garantiti dallo Stato o di fideiussione/polizza fideiussoria bancaria, presso il medesimo Ufficio;- di importo variabile (30.000 euro, da 2 a 9 soggetti rappresentati; 100.000 euro, da 10 a 50 soggetti rappresentati; 300.000 euro, da 51 a 100 soggetti rappresentati; 1 milione di euro, da 101 a 1.000 soggetti rappresentati; 2 milioni di euro, per più di 1.000 soggetti) in funzione del numero dei soggetti rappresentati (nel caso di aumento dei soggetti rappresentati, la garanzia deve essere integrata, sulla base del massimale previsto per la fascia superiore);- prevista per un periodo minimo di 48 mesi, con decorrenza dalla data di assunzione del ruolo di...