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IVA
28 Marzo 2026
Iva hotel: servizi accessori a rischio scorporo dall’aliquota ridotta
La CGUE riconosce agli Stati la facoltà di applicare l’aliquota ridotta solo al pernottamento “stretto”, con possibili ricadute su parcheggio, Spa, Wi-Fi e altri extra, per evitare vantaggi competitivi indebiti rispetto agli operatori non alberghieri.
Con la sentenza depositata il 5.03.2026 (cause riunite C-409/24, C-410/24 e C-411/24), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che lo Stato membro “può” limitare l’estensione della misura agevolativa unicamente alle componenti “concrete e specifiche” della prestazione di alloggio, lasciando escluse quelle accessorie che non siano direttamente funzionali a tale servizio principale e che, nel mercato, risultino analoghe a servizi resi da operatori terzi (ad esempio, servizi di parcheggio, Spa, Wi-Fi premium).La ratio della pronuncia poggia su 2 pilastri: la necessità di una chiara definizione delle prestazioni agevolate da parte della norma nazionale e il rispetto del principio di neutralità fiscale. Quest’ultimo impone che servizi simili, offerti sia da operatori alberghieri che da soggetti terzi, siano assoggettati alla medesima aliquota per non distorcere la concorrenza.Disciplina italiana vigente - In Italia, le linee guida sono ancora fissate dall’art. 12 D.P.R. 633/1972, che dispone l’estensione del trattamento fiscale della prestazione principale (il pernottamento, con aliquota ridotta del 10% ai sensi della Tabella A, parte III, n. 120) anche alle prestazioni accessorie, rendendo storicamente agevolata la formula del “pacchetto” alberghiero, inclusiva di servizi aggiuntivi come colazione, parcheggio o benessere.La somministrazione della colazione, inoltre, gode autonomamente dell’aliquota Iva del 10% in quanto riconducibile...