Iva immobili: aliquote agevolate e destinazione effettiva
Per la applicazione dell’aliquota Iva agevolata l’indagine deve essere condotta sulla base degli elementi strutturali e funzionali delle singole unità, così come concretamente risultante al momento della loro ultimazione.
L'indagine sulle caratteristiche di un edificio, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 4% prevista dal D.P.R. 26.10.1972, n. 633, allegata tabella A, parte seconda, punto 2, deve essere condotta sulla base degli elementi strutturali e funzionali delle singole unità, al momento dell’ultimazione dell'immobile, ovvero delle classificazioni catastali definitivamente stabilite, applicandosi l'agevolazione solo nel caso in cui permanga l'originaria destinazione.
Questo principio di diritto è stato espresso dalla V Sez. Civ. della Cassazione nell’ordinanza 5.04.2022, n. 11023. La vicenda trae spunto dall'emanazione di un avviso di accertamento sull’applicazione dell'aliquota Iva ordinaria ai lavori di appalto eseguiti da una società e aventi ad oggetto la realizzazione di un complesso immobiliare costituito da appartamenti ad uso residenziale, per i quali non troverebbe in concreto applicazione l’aliquota agevolata del 4% in oggetto, applicabile soltanto qualora fosse stato realizzato un complesso immobiliare di edilizia agevolata, come risultante inizialmente a progetto.
Nel caso in esame, tuttavia, a seguito delle riprese erariali dell’Agenzia delle Entrate, prima la CTP e poi la CTR, respingendo le doglianze dell’Amministrazione Finanziaria evidenziavano i seguenti aspetti:
l'aliquota agevolata trova applicazione anche agli edifici complessi, costituiti da...