L'imposta erroneamente versata in relazione a un'operazione non imponibile non può essere portata in detrazione dal cessionario, nemmeno dopo la modifica apportata dall'art. 1, c. 935 L. 205/2017 all'art. 6, c. 6 D.Lgs. 471/1997. Al di là dall'efficacia retroattiva prevista dall'art. 6, c. 3-bis D.L. 34/2019, la disposizione si applica unicamente alla diversa ipotesi in cui, dopo un'operazione imponibile, l'Iva sia stata erroneamente corrisposta sulla base di un'aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta. Questo è il principio di diritto contenuto nella sentenza 24289/2020 della Cassazione.
Per inquadrare il tema occorre ricordare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, sia della Corte di Giustizia sia della Cassazione, l'esercizio del diritto di detrazione è limitato alle imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti a un'operazione soggetta all'Iva o versate in quanto dovute, e non si estende all'imposta pagata per il semplice fatto di essere stata indicata in fattura.
Il principio comporta l'indetraibilità dell'imposta e l'applicazione di sanzioni (al 90%) sia a carico di chi riceve una fattura emessa con finalità frodatorie, sia per chi riceve una fattura con assoggettamento Iva sbagliato, anche per ragioni interpretative e comunque per mero errore.
Un simile principio è destinato inevitabilmente a seminare...