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IVA
07 Novembre 2026
Iva, l’art. 15 diventa 29, confermate le esclusioni dall’imponibile
Il Testo Unico conserva i requisiti per anticipazioni, sconti e penalità e riunisce la disciplina degli aiuti raccolti dagli operatori telefonici. Dal 2027 la disciplina passa dall’art. 15 D.P.R. 633/1972 all’art. 29 D.Lgs. 10/2026.
Il passaggio al nuovo Testo Unico Iva impone di aggiornare i riferimenti utilizzati nelle fatture, ma non modifica le condizioni per escludere determinate somme dalla base imponibile. Dal 1.01.2027, l’art. 29 D.Lgs. 10/2026 raccoglie la disciplina dell’art. 15 D.P.R. 633/1972, mantenendo le 5 fattispecie tradizionali. La decorrenza, stabilita dall’art. 171, va distinta dall’entrata in vigore del decreto, avvenuta il 31.01.2026. Alla data di applicazione del Testo Unico opera anche l’abrogazione dell’art. 15, prevista dall’art. 170, c. 1, lett. a).
Per gli studi professionali, il punto più delicato resta la distinzione tra anticipazioni e rimborsi di costi propri. L’art. 29, c. 1, lett. c) conserva l’esclusione per le somme anticipate in nome e per conto della controparte, regolarmente documentate. Il recupero della spesa senza maggiorazioni non basta: occorre che l’esborso sia giuridicamente riferibile al cliente. Possono quindi restare esclusi i diritti anticipati per una pratica del cliente, quando documentazione e titolo della spesa soddisfano questi requisiti. Diversamente, la fattura alberghiera intestata al professionista per una trasferta non diventa un’anticipazione esclusa soltanto perché il relativo costo viene riaddebitato separatamente. La distinzione si comprende considerando l’art. 27 del Testo Unico, che include nella base imponibile anche gli oneri e le spese...