Dal 1.01.2024 interverrà la perdita del regime di esclusione Iva e l’assoggettamento al regime di esenzione per alcune tipologie di cessioni di beni e prestazioni di servizi nel contesto dell’associazionismo.
Storicamente ai fini Iva parecchi enti associativi beneficiavano dell’esclusione disposta dall’art. 4 D.P.R. 633/1972 per le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti dei propri soci.
Ci si riferisce in particolare all’art. 4, c. 4 D.P.R. 633/1972, che così disponeva: “Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”.
Il D.L. 146/2021, conv. in L. 215/2021, all’art. 5, c. 15-quater, è intervenuto abrogando il testo di cui sopra, dalle parole “ad esclusione” alle parole “organizzazioni nazionali”.
Lo stesso comma 15-quater, intervenendo direttamente...