RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 06 Maggio 2021

Iva nell'asporto: la parola della Corte UE

Bruxelles torna sulla distinzione tra servizi di ristorazione e cessione per l'asporto. Questa volta l'accento è sull'intenzione del consumatore il quale può decidere di rinunciare ai servizi che pure gli sono messi a disposizione.

Il delivery food in questi mesi difficili ha assunto sempre maggiore rilevanza ma, ha messo allo scoperto alcuni limiti nel funzionamento dell'imposta sul valore aggiunto. Dobbiamo, infatti, ricordare la netta distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi in ambito Iva. Nel settore della ristorazione, tale differenza assume rilevanza in quanto le somministrazioni al banco o al tavolo sono considerate prestazioni di servizi con Iva al 10%, mentre le cessioni di cibi già preparati, bevande e prodotti alimentari in genere, con la consegna a domicilio sono cessioni di beni soggette alle aliquote proprie e non prestazioni di servizi, generalmente al 22%. Questa circostanza è stata portata all'attenzione prima dell'Agenzia delle Entrate (interpello 14.12.2020, n. 581), che non ha potuto che rilevare la distinta natura giuridica delle operazioni di servizio al tavolo e di asporto, e poi del legislatore. Infine, la questione è stata risolta nella legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 40) con un'interpretazione autentica (retroattiva) della nozione di preparazioni alimentari soggette all'aliquota del 10% che include le cessioni di piatti pronti e di pasti che sono stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto. La soluzione scelta dall'Italia risolve il problema delle pietanze preparate, unificando le aliquote di servizi e cessioni di...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.