Tali situazioni sono state più volte portate all'attenzione della Corte di Giustizia, da ultimo con il caso C-581/19. Anche l'Agenzia sembra orientata a una rivisitazione della prassi.
In ambito Iva, le operazioni complesse sono quelle che prevedono più prestazioni di tipo diverso nei confronti di uno stesso cliente. E allora quale Iva applicare? L'Amministrazione Finanziaria tradizionalmente ha seguito il criterio dell'applicazione restrittiva delle agevolazioni Iva. Tale criterio, a partire dalla risoluzione 111/E/2004 e con l'eccezione della risoluzione 23/E/2013, ha portato il Fisco a sostenere che 2 o più prestazioni cedute con corrispettivo unico, devono essere assoggettate all'aliquota maggiore e non a quella del prodotto principale.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha però smentito l'applicabilità di tale criterio generale. Il caso C-463/16 (e più recentemente la causa C‑231/19) indica chiaramente che, quando una prestazione può definirsi principale e l'altra accessoria, occorre applicare il regime della prestazione principale. La prestazione accessoria non costituisce un fine a sé stante, ma il mezzo per meglio fruire della prestazione principale. Un indizio in tal senso è riferito alla considerazione del valore rispettivo di ciascuna delle prestazioni che costituiscono l'operazione economica, quando l'una risulti minima, se non addirittura marginale, rispetto all'altra. Non bisogna, quindi, scomporre artificialmente più elementi che risultano strettamente connessi e l'aliquota Iva coincide con quella della componente...