La Corte di Giustizia interviene sul caso, anche se riferito alla Polonia, confermando che la legislazione nazionale deve garantire la neutralità dell'imposta e la proporzionalità delle misure.
Prima di commentare la recente sentenza C-48/20 della Corte di Giustizia, è d'obbligo richiamare le difficoltà dei contribuenti italiani alle prese con l'Iva fatturata in eccesso. Difficoltà che, per lo più, si riversano sull'acquirente, spesso inconsapevole. I rimedi normativi ci sarebbero. In particolare, ci riferiamo all'art. 30-ter D.P.R. 633/1972 e ancora di più all'art. 6, c. 6 D.Lgs. 471/1997 che consentirebbe il mantenimento della detrazione eccessiva, purché non si verta in un caso di frode e si paghi una sanzione formale. Senonché, quest'ultima norma, dettata dall'esigenza di ristabilire proporzionalità e neutralità, è stata interpretata in maniera assai restrittiva dalla Cassazione (sentt. 24289/2020 e poi 10439/2021) fino a svuotarla completamente di contenuto.
Il contesto della sentenza C-48/20 si riferisce alla giurisdizione polacca. In particolare, l'autorità fiscale di Varsavia ha ritenuto che un particolare servizio relativo al commercio di carburante fosse da considerare alla stregua di un servizio finanziario esente Iva, mentre il contribuente (a ciò indotto dalla prassi della stessa Amministrazione fiscale locale) lo aveva trattato come un'operazione di acquisto e rivendita. La vicenda ha punti di contatto con quanto potrebbe accadere in Italia a proposito di lease-back.
Nel caso polacco, il fornitore non ha potuto rettificare le...