Analisi approfondita del momento impositivo per gli acconti ricevuti e pagati nel regime di cassa Iva di cui all'art. 32-bis D.L. 83/2012, con particolare attenzione ai diversi metodi di pagamento e alle implicazioni pratiche.
Il regime Iva per cassa, introdotto dall'art. 32-bis D.L. 83/2012, ha profondamente modificato le regole di liquidazione dell'Iva, legando l'esigibilità dell'Iva al momento effettivo del pagamento o dell'incasso dei corrispettivi. Una delle questioni più dibattute riguarda la determinazione del momento impositivo nel caso di acconti, ossia di pagamenti parziali anticipati rispetto alla consegna del bene o alla prestazione del servizio. Nel presente articolo analizzeremo in dettaglio le regole applicabili agli acconti nel regime Iva per cassa, con particolare riferimento ai diversi “metodi di pagamento e alle implicazioni pratiche per i contribuenti”.Il momento impositivo nel regime Iva per cassa e gli acconti - Nel regime Iva per cassa, l'imposta diventa esigibile al momento dell'incasso del corrispettivo, mentre il diritto alla detrazione sorge al momento del pagamento. Nel caso di acconti, sia per le cessioni che per gli acquisti, l'Iva si considera esigibile o detraibile in “proporzione” alla parte di corrispettivo incassata o pagata.I metodi di pagamento e il momento impositivo - Il momento preciso in cui si considera avvenuto il pagamento o l'incasso dipende dal metodo di pagamento utilizzato.Bonifico bancario - Iva: l'imposta si considera esigibile o detraibile nel momento in cui il denaro viene effettivamente accreditato sul conto corrente del beneficiario (circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E/1994).Imposte dirette: la data rilevante è quella della "data...