Il cambio dell’anno può essere opportunità per cambiare regime Iva, per esempio, se è spirato il triennio vincolante, per revocare il regime dell’Iva per cassa (art. 32-bis D.L. 83/2012) o se non si è mai applicato per entrare nel regime Iva per cassa a partire dal 1.01.2026. Si ricorda che tale regime prevede che l’Iva relativa alle cessioni di beni, prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi Iva diventi esigibile, ossia entri nella liquidazione del mese/trimestre in cui avviene l’incasso della fattura e viceversa l’Iva relativa alle fatture d’acquisto è detraibile soltanto al momento del pagamento della fattura stessa. Decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, tuttavia, l’Iva diviene esigibile o detraibile anche se non sono state incassate/pagatele relative fatture e concorre alla liquidazione dell’Iva di quel mese/trimestre. Possono optare per questo regime tutti i soggetti passivi Iva che nell’anno precedente hanno un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro. Lo sforamento del limite comporta l’uscita dal regime a partire dal mese o dal trimestre successivo a quello in cui la soglia è superata. Il regime è da confermare indicando l’opzione nel quadro VO della dichiarazione Iva relativa all’anno di prima applicazione. Per esempio, se si opta nel 2026 per l’Iva per cassa sarà da comunicare nella dichiarazione Iva 2027 relativa all’anno 2026 barrando al rigo VO15,...