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Imposte e tasse 26 Maggio 2023

Chiarita l'Iva per i costi di immatricolazione dei veicoli

Con la risposta a interpello n. 328/2023 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di applicazione dell’imposta di bollo e Iva alle spese sostenute da un’agenzia per le pratiche auto di immatricolazione, poi riaddebitate al cliente.

In via preliminare, può essere opportuno ricordare le regole ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo: sono soggetti all'imposta gli atti, documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa (art. 1, D.P.R. 642/1972); l'imposta è applicabile nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per le "Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria" (art. 13 della Tariffa allegata al decreto); l'imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (art. 13, nota 2). Questo trattamento è derogato per gli atti e documenti indicati nella Tabella B annessa al D.P.R. 642/1972 ("Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto"). In tal senso, infatti, l'art. 6 della Tabella esenta dal bollo le fatture e altri documenti che riguardano il pagamento di corrispettivi di operazioni soggette a Iva. Per questi documenti (sui quali non risulta evidenziata l'Iva), l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che si tratta di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni soggette a Iva. Come chiarito con risoluzione 3.07.2001, n. 98/E, questa...

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